Ciò che occorre sapere sulla Rottamazione delle cartelle esattoriali

di Davide Emone | 6 marzo 2023 | News

 

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Mancano meno di due mesi al termine per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, detta anche “Rottamazione IV”. Infatti, le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Non c’è più, quindi, moltissimo tempo per valutare questa possibilità straordinaria di definizione delle cartelle e degli altri atti (accertamenti esecutivi, avvisi di addebito, ecc.) di cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione cura l’esazione.

La rottamazione, prevede, nelle sue linee essenziali, per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, il pagamento della sola imposta (o, per altre entrate diverse da quella tributaria, della sola somma a titolo di capitale), con lo stralcio di sanzioni, somme aggiuntive, interessi, interessi di mora ed oneri di riscossione. Sono dovute le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.


In base al singolo carico, la riduzione può variare e superare anche il 50% dell’importo che risulta dalla situazione debitoria. Per verificare gli importi precisi, occorre richiedere all’ADER il prospetto dettagliato. Occorre però rilevare che nel prospetto sono spesso contenute anche cartelle oggetto di sospensione, annullamento giudiziale o altro motivo di definizione (non ancora sgravate dai ruoli): è quindi importante fare attenzione ad ogni singolo atto.


Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2023), oppure in 5 anni (numero massimo di rate 18).


Non è possibile definire le cartelle aventi ad oggetto risorse proprie dell’UE, somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e sanzioni pecuniarie di natura penale. Per i contributi dovuti alle casse di previdenza private, la possibilità di rottamare i carichi dipende dall’adesione delle stesse.


Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, vengono scontati gli interessi e gli oneri di riscossione. Se si tratta, però, di sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali (Inps, Inail), allora le sanzioni vengono stralciate integralmente in caso di adesione alla rottamazione. Così avviene anche se il debitore, per effetto dei precedenti pagamenti, ha già corrisposto quanto dovuto per la somma capitale. Ciò significa che esistono delle ipotesi in cui è sufficiente la presentazione della domanda per annullare integralmente il debito iscritto a ruolo.


Già con la presentazione della domanda, si hanno delle conseguenze favorevoli:
– non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite quelle già avviate;
– non possono essere iscritti fermi amministrativi o ipoteche;
– il debitore non è considerato inadempiente ai fini dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e dei rimborsi che gli spettano, nonché ai fini del DURC.


Possono aderire alla rottamazione IV anche i soggetti che hanno in essere rateizzazioni, sia che ne siano decaduti in precedenza, così come i contribuenti che hanno aderito a precedenti definizioni agevolate non completate.


Si sottolinea che per quei soggetti che abbiano in essere delle rateizzazioni, l’adesione alla rottamazione può essere molto conveniente, perché consente di abbattere l’ammontare del dovuto senza restringere particolarmente i termini dei pagamenti.


Occorre, però, fare attenzione nella scelta di procedere con la rottamazione dei carichi iscritti a ruolo, perché questa ha delle conseguenze. Innanzitutto, con la presentazione della domanda si sospendono i termini di prescrizione e decadenza e, una volta che il contribuente abbia inserito una cartella nella richiesta di definizione agevolata, può essere più arduo, in un secondo momento, contestare tale somma in un contenzioso.


Inoltre, con la presentazione della domanda, il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto i carichi “rottamati”.


E’ opportuno valutare la situazione debitoria nel dettaglio: se, da un lato, la rottamazione concede uno sconto sulle somme dovute, dall’altro, non è opportuno pagare cartelle non regolarmente notificate, oppure le cui somme sono integralmente prescritte.


Effettuare un’analisi dettagliata è sempre consigliabile, prima di procedere alla presentazione della domanda di definizione agevolata, in termini di opportunità e fattibilità.

 

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