Emergenza Coronavirus: i pignoramenti già intrapresi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sospesi!
di Davide Emone | 24 marzo 2020 | News
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha disposto la sospensione di alcuni versamenti fiscali, nonché la sospensione dei termini dei procedimenti pendenti e da introdurre, anche davanti al Giudice tributario.
In relazione all’attività di riscossione di crediti erariali, viene in gioco l’art. 67, comma 1, che afferma in via generale: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.”
Nello specifico, il successivo art. 68 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.
Questo significa che l’intera attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è bloccata? Non è proprio così.
Secondo anche le risposte fornite dallo stesso ente, nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, l’Agenzia non notifica nuove cartelle o intimazioni di pagamento, né procede con nuove procedure cautelari (fermo amministrativo o iscrizioni ipotecarie) o esecutive (pignoramenti). Inoltre, le scadenze dei pagamenti di cartelle o derivanti da piani di rateazione all’interno del periodo di sospensione, sono posticipati e il contribuente avrà tempo fino al 30 giugno 2020.
Tuttavia, nel “non detto”, vi è una rilevante eccezione: le procedure cautelari ed esecutive con atti notificati anche solo un giorno prima della sospensione dei termini.
In particolare, se al contribuente è stato notificato un atto di pignoramento del proprio conto corrente, di crediti verso terzi, o di altri beni mobili e immobili, e se la notifica è avvenuta prima dell’8 marzo, anche solo di un giorno, la procedura esecutiva non si arresta.
Bisogna infatti ricordare che l’Agenzia delle entrate-Riscossione utilizza il pignoramento diretto di cui all’art. 72-bis del D.P.R n. 602/1973, in base al quale l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi contiene direttamente l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede, nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.
In sostanza, in caso di pignoramento del conto corrente bancario, ad esempio, l’Agenzia ordina alla banca di pagare le somme del contribuente presenti sul proprio conto corrente nel termine di sessanta giorni, senza che il pignoramento debba essere convalidato da un giudice.
Questo termine di sessanta giorni, se l’atto di pignoramento è stato notificato prima del giorno 8 marzo, non è affatto sospeso, con la conseguenza che è onere del contribuente pignorato attivarsi per opporsi al pignoramento con ricorso davanti al giudice competente, in caso di vizi dello stesso (credito estinto, prescritto, omessa notifica, impignorabilità dei beni, vizi procedurali), oppure attivarsi in via stragiudiziale per trovare un accordo con il concessionario della riscossione e rateizzare gli importi dovuti.
In sintesi, quindi, dall’8 marzo al 31 maggio l’Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà con nuovi pignoramenti, ma se ne hai subito uno in un momento precedente, è tuo onere attivarti per difendere i tuoi diritti ed il tuo patrimonio!
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